Ricorso  della  Regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore, on.le  Rosario  Crocetta  rappresentato  e  difeso,  sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dagli avvocati Beatrice Fiandaca  e  Antonio  Lazzara,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega, 
    Contro il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma,  Palazzo  Chigi,  Piazza  Colonna,
370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici  e'
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  per  la
dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
528, della legge n.  232  dell'11  dicembre  2016,  n.  232,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2017-2019»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297,  supplemento  ordinario,
per violazione dei seguenti parametri: 
    Art. 1, comma 528, per violazione degli artt. 81, ultimo comma  e
97, primo comma (per l'aspetto  della  garanzia  degli  equilibri  di
bilancio delle pubbliche amministrazioni),  in  quanto  ridondano  ai
fini della lesione dei parametri statutari di cui agli artt. 14,  15,
17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello  statuto  in
materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo
11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello  Statuto
della Regione Siciliana recante modifiche al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074,  recante:  «Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   Siciliana   in   materia
finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965); 
        per violazione dell'art. 117, terzo comma della  Costituzione
sul coordinamento della finanza pubblica; 
        per violazione dell'art. 119, primo, secondo, terzo, quarto e
ultimo comma, della Costituzione anche  in  riferimento  all'art.  10
della legge costituzionale n. 3 del 2001; 
        per violazione dei parametri statutari di cui agli artt.  14,
15, 17, 20, 36 e 2, comma 1 delle norme di attuazione  dello  statuto
in  materia  finanziaria  nel  testo  come  sostituito  dal   decreto
legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante  «Norme  di  attuazione
dello Statuto della Regione Siciliana recante  modifiche  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio  1965,  n.  1074,  recante:
«Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria» (D.P.R.1074/1965) nonche' dell'art. 43 dello Statuto; 
        per violazione degli artt. 5 e 120 della Costituzione per  la
mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi
sancito. 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  21  dicembre
2016, n. 297, supplemento ordinario, e' stata pubblicata la legge  11
dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2017-2019» che contiene la  su  indicata  disposizione  lesive  delle
prerogativa statutarie. 
    La norma di cui ci si duole comporta ulteriori  effetti  negativi
sul bilancio regionale in quanto estende anche al 2020 il  contributo
alla finanza pubblica gia' previsto  dall'art.  1,  comma  680  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilita' 2016) stabilendo
che «Al comma primo periodo, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020" e, al secondo  periodo,  dopo  le
parole: "modalita' di  acquisizione  delle  risorse  da  parte  dello
Stato," sono  inserite  le  seguenti:  "inclusa  la  possibilita'  di
prevedere versamenti da parte delle regioni interessate"». 
    Ne consegue che il testo del comma 680 dell'art. 1 della legge n.
208/2015, come modificato dall'art.  1,  comma  528  della  legge  n.
232/2016, e' ora il seguente: «Le regioni e le province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  ...  assicurano  un  contributo  alla  finanza
pubblica pari a 3.980 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  a  5.480
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in  ambiti
di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli  essenziali
di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e  province
autonome medesime, da recepire con intesa  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   da   adottare,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro  venti  giorni  dalla
scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad
ambiti di  spesa  ed  attribuiti  alle  singole  regioni  e  province
autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del  PIL,
e  sono  rideterminati  i  livelli  di  finanziamento  degli   ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione  delle  risorse  da  parte
dello Stato, inclusa la possibilita' di prevedere versamenti da parte
delle regioni interessate, considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale ...». 
    L'ingente contributo che la Regione e' tenuta a versare in  forza
della riportata previsione va  a  sommarsi  alle  gia'  insostenibili
riduzioni di risorse subite dalla stessa Regione negli ultimi anni. 
    Ne consegue la  violazione  dei  principi  formulati  da  codesta
ecc.ma Corte costituzionale con riferimento ai limiti entro  i  quali
sono legittime riduzioni di risorse per  la  Regione,  ossia  che  si
tratti di manovre non tali  da  rendere  impossibile  lo  svolgimento
delle funzioni regionali (sent. n. 138/1999). 
    Codesta Corte ha precisato che «Cio' vale tanto piu' in  presenza
di un sistema di finanziamento che non e'  mai  stato  interamente  e
organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da  far
corrispondere il piu' possibile, come sarebbe  necessario,  esercizio
di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di
risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla  capacita'
fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione  di  gettito
tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro». 
    Inoltre, appare  necessario  evidenziare  che  la  giurisprudenza
costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello  Stato  puo',
nell'ambito  di  manovre  di  finanza  pubblica,  anche   determinare
riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non
sia alterato il rapporto tra i  complessivi  bisogni  regionali  e  i
mezzi finanziari per farvi fronte (cfr. sentenze n. 307 del 1983,  n.
123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999) e che, a  tal  fine,
essendo indiscutibile il depauperamento della finanza  regionale,  la
stessa Corte ha affermato che non «sia  necessario  dimostrare  alcun
vulnus effettivo al bilancio regionale» (sent. n. 152/2011). 
    Del resto e' palese che  la  norma  oggi  impugnata  incida,  sia
direttamente  che  indirettamente,  su  una  finanza  regionale  gia'
gravemente compromessa dalla circostanza che  al  bilancio  regionale
affluisce solo una ridotta parte del gettito  tributario  riscosso  o
meglio maturato (cfr. art. 2, comma  1,  delle  norme  di  attuazione
dello Statuto in materia finanziaria nel testo  come  sostituito  dal
decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251) in Sicilia  e  cio'  si
evince anche dai contenuti delle precedenti leggi di bilancio che  si
sono negli anni susseguite. 
    In particolare il comma 528 modifica la previsione del comma  680
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che a  sua  volta  modifica  il
comma 400 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  a  sua
volta modificativo della previsione del  comma  2  dell'art.  46  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 
    Il comma 400 della legge di stabilita'  2015  fa  riferimento  ai
seguenti contributi a carico delle regioni: 
        contributo di cui all'art.  32,  comma  10,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 (sent. 19 del 2015); 
        contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (sent.  n.
82 del 2015) e successive modificazioni contenute  nei  decreti-legge
n.  1/2012  (sent.  n.  65  del  2015  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 35, commi 4 e 5)  e  n.  16/2012  (sent.  n.  97  del  2013
illegittimita'  costituzionale  del  comma  2,   dell'art.   4,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) (Disposizioni urgenti  in  materia
di semplificazioni tributarie,  di  efficientamento  e  potenziamento
delle procedure  di  accertamento),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla
Regione siciliana; 
        contributo previsto dall'art. 16, comma 3, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 (sent. n. 77 del 2015); 
        contributo previsto dal comma 499, art.  1,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (sent. n. 238 del 2015); 
        contributo previsto dall'art. 46, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 24 giugno  2014,
con modificazioni (sent. n. 40/2016). 
    Le norme di riferimento dei contributi sopra elencati sono  state
oggetto di impugnativa da parte della Regione siciliana innanzi  alla
Corte costituzionale. 
    L'odierno comma 528 prevede un ulteriore contributo alla  finanza
pubblica da parte delle Autonomie speciali che segue quello  previsto
dalle disposizioni citate che, a partire dal decreto-legge n. 201 del
2011, si  sono  susseguite  in  materia  e  grava  ulteriormente  sul
bilancio della Regione siciliana  impedendole  lo  svolgimento  delle
proprie funzioni indispensabili. 
    Quanto  sopra  premesso  in  fatto  si  formulano   le   seguenti
doglianze. 
 
                               Diritto 
 
I. Art. 1, comma 528, per violazione degli artt. 81, ultimo  comma  e
97, primo comma della  Costituzione  (per  l'aspetto  della  garanzia
degli equilibri di  bilancio  delle  pubbliche  amministrazioni),  in
quanto ridondano ai fini della lesione dei parametri statutari di cui
agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione
dello statuto in materia finanziaria nel testo  come  sostituito  dal
decreto legislativo 11 dicembre  2016,  n.  251,  recante  «Norme  di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074,
recante: «Norme di attuazione dello Statuto della  Regione  Siciliana
in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) per la limitazione  che
ne deriva alla potesta' amministrativa regionale sancita dall'art. 20
dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie  di
cui agli artt. 14,  15,  17,  nonche'  all'autonomia  di  spesa  come
sancita dall'art. 36 dello Statuto  e  2,  comma  1  delle  norme  di
attuazione dello  statuto  in  materia  finanziaria  nel  testo  come
sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251. 
    Con il motivo in rubrica si censura il comma  su  indicato  sotto
molteplici ragioni. 
    In primo luogo e' evidente la lesione dell'art. 81, ultimo  comma
e 97 primo comma della Costituzione  (per  l'aspetto  della  garanzia
degli equilibri  di  bilancio  delle  pubbliche  amministrazioni)  in
quanto non viene prevista alcuna specifica destinazione in ordine  al
contributo che la Regione e' tenuta a versare anche per l'anno 2020. 
    Ed invero la previsione di  un  ulteriore  contributo  in  favore
dello Stato disposto a carico di  questa  Regione  mediante  generico
riferimento ai risparmi di spesa da questa effettuati da  concordarsi
annualmente entro il 31  gennaio  non  e'  idonea  ad  assicurare  la
copertura finanziaria  richiesta  dalla  disposizione  dell'art.  81,
ultimo comma della Costituzione considerato  anche  che  non  vengono
individuati specificatamente i capitoli di spesa  della  Regione  sui
quali effettuare i risparmi ne' quelli di entrata del bilancio  dello
Stato sui quali i  detti  risparmi  di  spesa  della  Regione  devono
confluire. 
    La   disposizione    censurata,    pertanto,    omettendo    tali
individuazioni viola gli artt. 81, ultimo comma  e  97,  primo  comma
della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli  equilibri  di
bilancio  delle  pubbliche  amministrazioni)  e  cio'  ridonda  sulla
lesione dei  parametri  statutari  rubricati  in  quanto,  sottraendo
ulteriormente e genericamente somme al bilancio regionale mediante la
tecnica delle  riduzioni  di  spesa  da  operarsi  sui  vari  settori
amministrativi istituzionali della Regione e da riversare allo  Stato
senza specifica destinazione, si  incide  pesantemente  sul  coacervo
delle funzioni della Regione stessa come individuate  dalle  relative
competenze legislative. Infatti i detti risparmi, malgrado effettuati
dalla Regione negli ambiti di funzioni  di  propria  competenza,  non
restano  nella  disponibilita'   della   detta   Regione   ma   vanno
obbligatoriamente versati nelle casse  dello  Stato  con  conseguente
lesione  dei  parametri  su  evocati.  L'evidente  lesione  economica
provocata dalla manovra di bilancio attuata  dal  comma  in  commento
refluisce  anche  sulle  entrate  tributarie  della  Regione  -  come
individuate dall'art. 2, comma 1  delle  norme  di  attuazione  dello
statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal  decreto
legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante  «Norme  di  attuazione
dello Statuto della Regione Siciliana recante  modifiche  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio  1965,  n.  1074,  recante:
«Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965). 
    Su detto gettito, gia' ridotto in forza delle modifiche  disposte
con il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, va,  infatti,  a
gravare il risparmio imposto alla Regione e  genericamente  destinato
al bilancio dello Stato. 
    La genericita' della destinazione del contributo, in particolare,
si profila  lesiva  del  citato  art.  2,  comma  1  delle  norme  di
attuazione dello  Statuto  in  materia  finanziaria  nel  testo  come
sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n.  251  recante
«Norme di attuazione dello Statuto della  Regione  Siciliana  recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1965,
n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello  Statuto  della  Regione
Siciliana in  materia  finanziaria»  (d.P.R.  n.  1074/1965)  laddove
ribadisce (lettera b) l'eccezione alla  spettanza  alla  Regione  dei
dieci decimi di tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito  del
suo territorio soltanto  per  le  nuove  entrate  tributarie  il  cui
gettito sia destinato con apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative
dello Stato specificate dalle leggi medesime. 
    Nel caso in esame non sussistono i requisiti in discorso  poiche'
la previsione del contributo non incide su nuove  entrate  tributarie
e, in particolare, e' palese l'assenza del requisito della  specifica
finalita' della destinazione  dello  stesso  conformemente  a  quanto
ritenuto da codesta Corte (cfr. da ultimo sentenza  n.  246/2015)  la
quale ha precisato che «non si riscontra  la  specifica  destinazione
per finalita' contingenti o continuative dello Stato» in quanto  tale
destinazione «non puo' considerarsi specifica». 
    In  ordine  alla  lesione  dell'art.  97,  primo   comma,   della
Costituzione  (per  l'aspetto  della  garanzia  degli  equilibri   di
bilancio  delle  pubbliche  amministrazioni)  valgono   le   medesime
considerazioni in quanto le ulteriori,  forzate  riduzioni  di  spesa
incidono  pesantemente   sull'organizzazione   amministrativa   della
Regione con le conseguenti refluenze sull'art. 20 dello Statuto. 
    Ne deriva una pesantissima riduzione delle possibilita' di questa
Regione di erogare servizi anche in settori  di  primaria  importanza
per  i  quali  esercita  competenza  legislativa  sia  esclusiva  che
concorrente con le connesse funzioni amministrative. 
    Tra l'altro le dette riduzioni incidono anche su ambiti  relativi
a diritti fondamentali dei cittadini la cui affermazione e tutela  e'
garantita dalle disponibilita' economiche della Regione che  effettua
i relativi interventi in base alle proprie  disponibilita'  nei  vari
settori di  competenza  quali  istruzione,  assistenza  sociale  ecc.
(sent. n. 275/2016). In proposito la giurisprudenza della  Corte  con
la ricordata sentenza in materia  di  disabilita'  ha  affermato  che
«nella materia  finanziaria  non  esiste  "un  limite  assoluto  alla
cognizione  del  giudice  di  costituzionalita'  delle   leggi".   Al
contrario, ritenere che il sindacato sulla materia  sia  riconosciuto
in Costituzione "non puo' avere altro significato che  affermare  che
esso rientra nella tavola  complessiva  dei  valori  costituzionali",
cosicche' "non si puo' ipotizzare che la legge  di  approvazione  del
bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano
una zona franca  sfuggente  a  qualsiasi  sindacato  del  giudice  di
costituzionalita', dal momento che non vi puo'  essere  alcun  valore
costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta  esente  dalla
inviolabile  garanzia  rappresentata  dal  giudizio  di  legittimita'
costituzionale" (sent. n. 260 del 1990)». 
    E, pertanto, il canone ermeneutico da impiegare anche in siffatti
ambiti «relativi a diritti fondamentali  tutelati  dall'esercizio  di
attivita' legislativa e amministrativa cui e' preposta questa Regione
e' essenzialmente  dato  dall'interrelazione  e  integrazione  tra  i
precetti in cui quei valori trovano espressione e  tutela  (sent.  n.
215 del 1987). 
    La lesione delle citate disposizioni costituzionali ridonda sulla
violazione dei parametri statutari su evocati incidendo  pesantemente
sulle prerogative legislative ex artt. 14, 15 e 17  e  amministrative
(art. 20) di questa Regione e violando anche l'autonomia  finanziaria
della stessa con la sottrazione di somme  che,  malgrado  risparmiate
dalla Regione per essere destinate all'esercizio di proprie  funzioni
istituzionali, vanno ad impinguare le casse dello Stato. 
    Ed ancora in proposito va osservato  che,  seppure  le  pubbliche
amministrazioni debbano  concorrere  all'equilibrio  finanziario  del
bilancio dello Stato ed alla sostenibilita' del debito pubblico  tale
obiettivo,  perseguito  con  la  tecnica  annualmente  adottata   dal
legislatore statale, mette in crisi il raggiungimento dell'equilibrio
finanziario del bilancio  regionale  viola  pertanto  gli  artt.  81,
ultimo  comma  e  97,  primo  comma   della   Costituzione   nonche',
prevedendosene l'applicabilita' a prescindere dalle necessarie  norme
di attuazione, anche l'art. 43 dello Statuto. 
II. Violazione dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, sul
coordinamento della finanza pubblica 
    Il censurato comma  528  dispone,  con  una  tecnica  legislativa
elusiva del principio di transitorieta',  l'«estensione  del  termine
triennale di durata del concorso da parte del legislatore». 
    In  proposito  si  osserva  che  questa  difesa  ben  conosce  la
giurisprudenza  con  la  quale  Codesta  corte  ne  ha  ritenuto   la
legittimita' ed ha precisato che le norme statali che fissano  limiti
alla spesa delle Regioni e degli  enti  locali  possono  qualificarsi
principi fondamentali di coordinamento della  finanza  pubblica  alla
condizione, tra  l'altro,  che  si  limitino  a  porre  obiettivi  di
riequilibrio della medesima,  intesi  nel  senso  di  un  transitorio
contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente
(ex multis, tra le piu' recenti, sentenze n. 65 del 2016, n. 218 e n.
189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n.  236  e
n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011). 
    Tuttavia, malgrado  le  suindicate  pronunce  favorevoli  a  tale
estensione, e' il  caso  di  evidenziare  come  codesta  Corte  abbia
segnalato  che  «il   costante   ricorso   alla   tecnica   normativa
dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante
aggiunta  di  un'ulteriore  annualita'   a   quelle   originariamente
previste,  finisce  per  porsi  in  contrasto  con  il  canone  della
transitorieta', se indefinitamente ripetuto». 
    E' proprio il caso dell'ulteriore estensione  effettuata  con  il
comma in esame ed in seguito alle precedenti estensioni  dei  termini
triennali di contributo come  precisati  dalle  disposizioni  che  si
riportano. 
    Infatti la disposizione del comma 528 modifica, vanificandola  la
previsione di concorso triennale sancita dal comma 680 della legge 28
dicembre 2015, n.  208,  che  a  sua  volta  modifica  il  comma  400
dell'art. 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  a  sua  volta
modificativo della previsione del comma 2, dell'art. 46  del  decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66. 
    Il comma 400 della legge di stabilita'  2015  fa  riferimento  ai
seguenti contributi a carico delle regioni: 
        contributo di cui all'art.  32,  comma  10,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 (sent. n. 19 del 2015); 
        contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (sent.  n.
82 del 2015) e successive modificazioni, contenute nei  decreti-legge
n.  1/2012  (sent.  n.  65  del  2015  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 35, commi 4 e 5)  e  n.  16/2012  (sent.  n.  97  del  2013
illegittimita'  costituzionale  del  comma   2   dell'art.   4,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) (Disposizioni urgenti  in  materia
di semplificazioni tributarie,  di  efficientamento  e  potenziamento
delle procedure  di  accertamento),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla
Regione siciliana; 
        contributo previsto dall'art. 16, comma 3, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 (sent. n. 77 del 2015); 
        contributo previsto dal comma 499, art.  1,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (sent. n. 238 del 2015); 
        contributo previsto dall'art. 46, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 24 giugno  2014,
con modificazioni (sent. n. 40/2016). 
    E' evidente che il continuo  ricorso  a  tale  tecnica  normativa
presta al canone della transitorieta' un ossequio  solo  formale,  in
assenza di plausibili e  riconoscibili  ragioni  che  impediscano  in
concreto al legislatore di ridefinire e  rinnovare  complessivamente,
secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli  di  bilancio,  il
quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato,  le  Regioni  e  gli
enti locali, alla luce di  mutamenti  sopravvenuti  nella  situazione
economica del  Paese.  Nella  fattispecie  in  esame  la  lesione  e'
vieppiu' macroscopica laddove si consideri che il  periodo  triennale
di contribuzione in questione, gia'  previsto  dal  comma  680  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' portato ad un quadriennio e dunque
non coincide con la durata pluriennale del bilancio per  il  triennio
2017-2019 come individuata dalla stessa legge  n.  232/2016  e  dalle
precedenti leggi di bilancio. 
    E' dunque evidente la violazione dell'art. 117, terzo comma della
Costituzione, per l'aspetta relativo al coordinamento  della  finanza
pubblica considerato che, in  ordine  alle  manovre  di  contenimento
della spesa pubblica a carico delle Regioni,  delle  Province  e  dei
Comuni, e'  stata  sancita  l'obbligatorieta'  del  limite  temporale
massimo di durata in un triennio. In tali fattispecie  codesta  Corte
non ha mancato di precisare che la tecnica normativa di prevedere  un
termine triennale alle riduzioni di spesa, per  poi  estenderlo,  con
successivi interventi normativi, ad annualita' ulteriori,  violerebbe
non solo l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  sul  coordinamento  della
finanza pubblica, ma anche l'art. 119 Cost., sull'autonomia di  spesa
della Regione. 
III. Violazione dell'articolo 119, primo, secondo,  terzo,  quarto  e
ultimo comma della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001 
    Sussiste anche  la  violazione  dell'art.  119,  primo,  secondo,
terzo, quarto e ultimo comma della Costituzione, anche in riferimento
all'art. 10  della  legge  costituzionale  n.  3  del  2001  articolo
quest'ultimo invocabile  anch'esso  dalla  Regione  in  virtu'  della
clausola  di  maggior  favore  recata  dall'art.   10   della   legge
costituzionale n. 3 del 2001. 
    Cio' in  quanto  la  previsione  contenuta  nel  comma  impugnato
pregiudica la capacita' della Regione di gestire responsabilmente  le
risorse  economiche  di  cui  dispone,  incrina   il   principio   di
responsabilita' finanziaria e impedisce  alla  stessa  di  finanziare
integralmente le funzioni pubbliche attribuitele. 
    Sotto altro profilo sussiste  pure  la  violazione  del  medesimo
parametro  quanto  alla  previsione  del  passaggio  di  risorse  dal
bilancio regionale a quello statale (senza alcuna prescrizione  sulla
destinazione che lo Stato deve imprimere a  tali  risorse,  salvo  il
generico riferimento al vincolo  di  acquisizione  delle  risorse  da
parte  dello   Stato),   con   conseguente   lesione   dell'autonomia
finanziaria  di   spesa   e   capovolgimento   dei   «meccanismi   di
compartecipazione e di trasferimento  di  risorse  dallo  Stato  alla
periferia» (art.  119,  primo,  secondo  e  terzo  comma)  (sent.  n.
205/2016) e cio' in violazione dell'art. 119  Cost.  per  il  profilo
relativo all'obbligo di garantire l'equilibrio dei propri bilanci. 
IV. Violazione del principio di  leale  collaborazione  di  cui  agli
articoli 5 e 120 della Costituzione. 
    La previsione del passaggio di risorse dal bilancio  regionale  a
quello statale mediante generico riferimento ai risparmi di spesa  da
concordarsi annualmente entro il 31  gennaio  non  e'  sufficiente  a
sancire il rispetto del principio di leale collaborazione  in  quanto
difetta il necessario accordo riguardo alla destinazione ai  capitoli
del bilancio dello Stato sui quali i risparmi di spesa della  Regione
devono confluire. 
V. Violazione dei parametri statutari di cui agli  articoli  14,  15,
17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello  statuto  in
materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo
11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello  Statuto
della Regione Siciliana recante modifiche al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074,  recante:  «Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   Siciliana   in   materia
finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) nonche' dell'art. 43 dello Statuto 
    Come gia' prospettato al motivo I  la  lesione  degli  artt.  81,
ultimo comma e 97, primo comma, ridonda ai fini della violazione  dei
parametri statutari rubricati i quali risultano  anche  autonomamente
violati. 
    Infatti gli oneri economici imposti alla Regione  in  termini  di
risparmio di spesa sul quale far gravare il contributo  previsto  dal
comma 528 ledono gli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma  1,  lettera
b) delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel
testo come sostituito dal decreto legislativo 11  dicembre  2016,  n.
251. 
    E' di tutta evidenza la conseguente riduzione delle  risorse,  in
termini di risparmio di spesa, delle quali la Regione dispone per far
fronte  alle  funzioni  amministrative  nelle  materie  in   cui   ha
competenza legislativa esclusiva e concorrente. 
    Ne deriva, inoltre, la violazione degli artt. 36 dello Statuto  e
2,  comma  1,  lettera  b)  delle  norme  di  attuazione  in  materia
finanziaria nel nuovo testo per le refluenze  negative  sul  bilancio
delle Regione. 
    Infine e' violato anche l'art. 43 dello  Statuto  stesso  per  le
refluenze che la previsione in esame provoca in ambito finanziario. 
    Per  quanto  sopra  esposto  e  per  quanto  si  fa  riserva   di
ulteriormente dedurre si chiede che